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Iva art.10

Art.10 : “Sono esenti dall’imposta:…”

Ai sensi dell’art.10 D.P.R. 633/72, sono esenti dall’imposta iva, un elenco di operazioni che il legislatore ritine di dover tutelare, in quanto riguardanti beni di prima necessità. Il numero 18 di detto articolo, si riferisce alle prestazioni sanitarie.


n.18 DPR 633/72

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

dal punto riportato evinciamo che non tutte le operazioni mediche sono esenti, per capire quali bisogna indagare su quale sia l’ambito in cui la prestazione sanitaria è resa. A tal proposito è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.4/E del 28 gennaio 2005 e la risoluzione n.167/E del 1 Agosto 2003, in forza delle quali si chiarisce che sono esenti i servizi resi alla persona per tutelare, mantenere e ristabilire la salute, inclusi quelli di prevenzione prestati a persone sane.

Un altro vincolo imposto dal legislatore riguarda il prestatore del servizio: questo può essere solo medico, chirurgo, odontoiatra, biologo, psicologo nell’esercizio delle professioni soggette a vigilanza ai sensi dell’art.99 del testo unico delle leggi sanitarie, o abilitati con titoli idonei conseguiti in Paesi UE o, se riconosciuti, extra UE. Ancora sono esenti le prestazioni svolte da infermieri e tecnici sanitari abilitati ai sensi del DM Sanità 29 Marzo 2001.

Da quanto letto possiamo dedurre che i medici, odontoiatri, psicologi e infermieri, nello svolgimento delle loro funzioni, operano senza addebitare l’iva al paziente, poiché le prestazioni così inquadrate non sono soggette al meccanismo di rivalsa. Di seguito ecco un esempio di ricevuta medica:

 fattura medico

come si può vedere nella fattura non è indicato l’importo dell’iva né l’aliquota, poiché, come detto, la prestazione è esente. In ogni caso il legislatore ci impone di indicare in fattura o ricevuta la dicitura : “PRESTAZIONE SANITARIA ESENTE IVA AI SENSI DELL’ART.10 NUMERO 18 DEL DPR 633/72”.

Nella fattura deve essere indicato tassativamente l’intestazione del medico con partita iva/codice fiscale, il numero e la data della fattura, la prestazione svolta con l’importo, la dicitura che rinvia all’articolo di legge e l’importo del bollo ove necessario. Per quel che riguarda la marca da bollo, ne parleremo nel prossimo articolo, intanto ci limitiamo a dire che è necessario il bollo per le fatture esenti iva, di importo superiore a 25 euro.

Inoltre ci sembra doveroso sottolineare che gli elementi essenziali della fattura non subiranno cambiamenti nei prossimi mesi, ma il formato di quest’ultima dal primo gennaio 2019, sarà notevolmente diverso: si passerà dal formato cartaceo a quello elettronico. Avremo tempo nei prossimi articoli di approfondire questo argomento in ogni suo aspetto.

 

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